Art. 2.
(Procedure).

      1. Le proposte degli interventi, presentate dagli enti locali interessati e dalle competenti soprintendenze, sono esaminate dalla commissione, che approva il piano delle iniziative da realizzare.
      2. Per l'attuazione degli interventi approvati con il piano di cui al comma 1 non sono necessari, in deroga alla normativa urbanistica vigente, ulteriori pareri, autorizzazioni o concessioni.
      3. Ogni sei mesi la commissione presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali,

 

Pag. 4

che ne cura la trasmissione ai due rami del Parlamento.
      4. La commissione resta in carica per il triennio 2006-2008.