1. Le proposte degli interventi, presentate dagli enti locali interessati e dalle competenti soprintendenze, sono esaminate dalla commissione, che approva il piano delle iniziative da realizzare.
2. Per l'attuazione degli interventi approvati con il piano di cui al comma 1 non sono necessari, in deroga alla normativa urbanistica vigente, ulteriori pareri, autorizzazioni o concessioni.
3. Ogni sei mesi la commissione presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali,